Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 che prevede misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e nuove regole per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in vigore da lunedì 7 febbraio 2022.
In particolare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:
- Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la terza dose, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Ciò vale anche per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
- Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre casistiche la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita (Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022).
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Download:
1. Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5
2. Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022
3. Vademecum gestione emergenza Covid-19 in ambito scolastico
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